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Ordine degli Avvocati di Bologna Consiglio Nazionale Forense
A cosa servono gli ordini? Il Codice deontologico che valore ha? Perché non rispondono?
12/03/2002 - batch
Aggiornato 10 luglio 2004

Andiamo a vedere cosa stabilisce l’art. 3 della Legge n. 36 del 22 gennaio 1934 che ha convertito il Regio Decreto Legge n. 1578 del 27 novembre 1933 riguardante l’Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

(omissis)
Articolo 3.
L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
é anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato, della camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni.
é infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari del regno;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti. Essi sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Testo risultante a seguito della conversione
(L 22.01.1934 n. 36 Articolo unico) Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"é infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione d'opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario."
(omissis)

Tale articolo (abbiamo evidenziato in grassetto le parti che interessano) proibisce all’Avvocato di essere Consigliere di una Società con incarichi operativi. In pratica l’Avvocato iscritto ad un Ordine e pertanto esercitante la professione e facente parte di un Consiglio di Amministrazione che viene nominato Amministratore Delegato, che gli viene affidato un incarico operativo che non sia di mera rappresentanza, o che viene nominato Amministratore Unico di qualsiasi tipo di Società di Capitali, deve chiedere la sospensione dall’albo e cessare l’attività forense.
Pochi Avvocati lo fanno, qualcuno, famoso, lo ha fatto solo perché sollecitato in modo pressante, da chi andava a denunciare a tutti gli organismi tale incompatibilità. Bisogna però dare atto della coerenza (anche se un po’ tardiva, ma è meglio tardi che mai). Ci riferiamo (in questo caso necessita fare il nome, anche perché è stato corretto ed è giusto e doveroso darne atto) al Prof. Guido Rossi che dopo aver fatto il Presidente di Montedison, Ferfin, quando approdò alla Telecom, chiese la sospensione dall’Ordine. Chi non ricorderà che quando un azionista sollevò il caso i giornali si precipitarono a dichiarare (qualche volta con voli pindarici che rasentavano il ridicolo) che non era operativo, che era una funzione di mero coordinamento dell’attività del Consiglio, ecc. ecc.. Ma a chi volevano convincere? Chi poteva credere a simili “panzane”? Chi credava che in Montedison, in Ferfin, nella stessa Telecom avesse mere funzioni di rappresentanza e di coordinamento, quando gli stessi giornali e giornalisti dichiaravano, magari in altro articolo, che il Prof. Rossi aveva deciso, stava attuando, aveva attuato, ecc. ecc..
I vari Ordini conoscono molto bene il fenomeno ed anche il fatto che da parte di parecchi Avvocati tale limitazione, proibita come abbiamo visto dalla Legge, viene disattesa. Nulla però fanno per arginare tale fenomeno e rispettare la Legge. Ironia della sorte l’Avvocato che dovrebbe conoscere e pertanto rispettare i dispositivi di Legge è lui stesso, per primo, a disattenderla.
Già nel passato l’estensore delle lettere che nel proseguo leggerete aveva sollevato il problema (in termini genereci) al Consiglio Nazionale Forense, in tale occasione la risposta di tre righe era stata che il Consiglio non dava pareri a nessuno che non fosse un iscritto.
L’occasione di riprendere l’argomento e di fare finalmente chiarezza su questo problema è venuta dal fatto che un Avvocato, particolarmente “arrogante” e/o “poco rispettoso” dei diritti di soci di minoranza, facente parte di più Consigli di Amministrazione di Società quotate, con evidenti incarichi operativi, difficilmente dimostrabili, si scoprì che era ed era stato anche Amministratore Unico di Società di Capitale: in questo caso senza necessità di dimostrare la palese, evidente, chiarissima, violazione della Legge.
Cosa si deve fare in questi casi: denunciare tale Avvocato alla Procura della Repubblica. Ma l’estensore non voleva e non vuole arrivare a tali estremi e pertanto attiva l’Ordine di appartenenza, aspettandosi che lo stesso, verificati i fatti prenda provvedimenti nei confronti dell’Avvocato.
Scrive pertanto, mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente lettera:

Mitt. (omissis)
(Località) 17 Settembre 2001
RACCOMANDATA RR
Spett.le Ordine degli Avvocati di Bologna Palazzo di Giustizia Piazza dei Tribunali 4 40124 Bologna BO
Oggetto: Esposto.
La presente per esporre a codesto Ill.mo Ordine quanto segue riguardante l'Avvocato (omissis) (Codice Fiscale (omissis)) iscritto a codesto Ordine con il cod. (omissis) dal (omissis) con recapito in (omissis).
L'Avvocato, di cui sopra, svolge attività in contrasto con quanto stabilito dalla Legge degli Avvocati e Procuratori all'articolo 3 (Regio Decreto Legge n. 1538 del 27 novembre 1933, convertito con Legge n. 36 del 22 gennaio 1934).
Infatti lo stesso, oltre che ad avere incarichi operativi nelle Società quotate, per esempio (omissis), anche se magari difficilmente dimostrabili, riveste ed ha rivestito, e questo è facilmente dimostrabile, la carica di Amministratore Unico, per esempio nella (omissis). Ha rivestito, per esempio, sempre la carica di Amministratore Unico della (omissis), Lascio poi ai vostri accertamenti, che certamente non mancherete di fare, verificare in quante altre Società esercita l'attività in contrasto con la professione di avvocato, così come stabilito dalla sopracitata Legge.
PregoVi pertanto, espletate le verifiche che vorrete effettuare e dichiarandomi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di cui avreste necessità, prendere nei confronti del sopracitato Avvocato i provvedimenti che il caso comporta.
In attesa di conoscere le Vs. decisioni in merito colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
(firma) (omissis)

Dopo oltre due mesi, non ricevendo alcuna risposta da parte dell’Ordine scrive la seguente lettera di sollecito:

Mitt. (omissis)
(Località) 19 Novembre 2001
RACCOMANDATA RR
Spett.le Ordine degli Avvocati di Bologna Palazzo di Giustizia Piazza dei Tribunali 4 40124 Bologna BO
Oggetto: Sollecito risposta al mio esposto inviato il 17-9-2001 e da Voi ricevuto il 20-9-2001.
In riferimento a quanto in oggetto sono a sollecitare una risposta non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.
Per facilitarVi il compito Vi allego copia della RR spedita a suo tempo con stampato sul retro le relative ricevute.
In attesa di una risposta in merito, a questo punto mi auguro sia sollecita essendo trascorsi già due mesi, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
(Firma) (omissis)
All.to: lettera di cui all'oggetto stampata fronte e retro (n. 1 - un - foglio)

Passa un altro mese e nessuna risposta arriva. Pertanto scrive la seguente lettera al Consiglio Nazionale Forense, che dovrebbe essere l’organismo superiore e che pertanto ritiene preposto ad effettuare le indagini, verifiche sui vari ordini e dovrebbe essere (il dovrebbe a questo punto è condizionale) sostituirsi o quantomeno intervenire nei confronti degli Ordini.

Mitt. (omissis)
(Località omissis) 10 dicembre 2001
RACCOMANDATA RR
Spett.le Consiglio Nazionale Forense c/o Ministero Grazia e Giustizia Via Arenula 71 00186 Roma RM
Oggetto: Esposto.
La presente per esporre a codesto Ill.mo Consiglio Nazionale Forense quanto segue:
In data 17 settembre 2001 mediante Raccomandata RR feci un esposto all'Ordine degli Avvocati di Bologna riguardante un Avvocato iscritto in tale Ordine (allegato n. 1)
In data 19 novembre 2001 sollecitai una risposta, sempre mediante Raccomandata RR (allegato n. 2).
A tutt'oggi nessuna risposta e nessuna comunicazione al riguardo ho avuto.
Ritengo estremamente grave e censurabile che ad un esposto l'Ordine degli Avvocati di Bologna non abbia dato alcuna comunicazione all'esponente, cioè al sottoscritto, e credo, nessun provvedimento e nessuna censura e/o attività di indagine sia stata condotta dall'Ordine.
Credo che il compito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense sia di intervenire anche su quanto dal sottoscritto esposto, qualora non sia così pregoVi cortesemente informarmi a chi debba rivolgermi e con quali mezzi e/o iniziative.
PregoVi pertanto, espletate le verifiche che vorrete effettuare e dichiarandomi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di cui avreste necessità, prendere i provvedimenti che il caso comporta.
In attesa di conoscere le Vs. decisioni in merito colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
(Firma) (omissis)
All.ti: n. 2 (due) fogli come da testo.

Cari visitatori, pensate che l’Ordine degli Avvocati di Bologna, il Consiglio Nazionale Forense, si sia degnato di rispondere? Nemmeno per sogno, riteniamo che, come al solito, i personaggi coinvolti ritengono di essere “intoccabili”, ritengono di poter fare quello che vogliono, tanto, il loro potere serve a bloccare qualsiasi iniziativa che dovesse essere avviata nei loro confronti.

Non facciamo ulteriori commenti desideriamo però pubblicare i componenti dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e quelli del Consiglio Nazionale Forense, affinché tutti sappiano chi sono gli “avvocati colleghi” che hanno deciso di “tacere” e di “non fare nulla”.

Consiglio Biennio 2000-2001
Presidente: Lucio Strazziari
Segretario: Claudio Calabrese
Tesoriere: Sandro Giacomelli
Consiglieri: Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Guido Clusi-Schettini, Cludio Crisotoni, Vincenzo Florio, Giovanbattista Fragomeni, Stefania Grazia, Flavia Masè Dari, Mauro Poli, Antonio Spinzo, Maria Grazia Tufariello.

Consiglio Nazionale Forense
COMPONENTI
insediati il 17.2.2001- per il triennio 2001/2003
avv. Emilio Nicola BUCCICO Presidente
avv.Alessandro BONZO Segretario -
avv. Remo DANOVI Vice Presidente -
avv. Piero Guido ALPA Vice Presidente -
avv. Luigi Giacomo SCASSELLATI SFORZOLINI Tesoriere
Componenti
avv. Giuseppe BASSU- avv. Eugenio CRICRI’- avv. Lucio DEL PAGGIO- avv. Agostino EQUIZZI- avv. Bruno GRIMALDI- avv: Carla GUIDI- avv.Filippo LUBRANO- avv. Raffaele MIRIGLIANI- avv.Francesco MORGESE- avv. Ugo OPERAMOLLA- avv. Giorgio ORSONI- avv. Vincenzo PANUCCIO- avv. Paolo PAURI-avv. Roberto PETIZIOL- avv. Pietro RUGGIERI-avv. Agostino SALIMBENE-avv. Marco STEFENELLI- avv. FIlippo TESTA-avv. Pierluigi TIRALE- avv.Carlo VERMIGLIO

Saranno graditi commenti, considerazioni, documentazioni su altri fatti accaduti e quant’altro vorrete comunicarci.
Potete inviarci i Vs. scritti via e-mail, via posta, via fax, scegliete Voi il mezzo che riterrete più adatto per le Vs. (per noi preziose) comunicazioni.
A presto
Carlo Fabris

categoria: Avvocati e Notai...fatti e misfatti | fonte: propria
parole chiave: Ordine degli Avvocati di Bologna Consiglio Nazionale Forense A cosa servono gli ordini? Il Codice deontologico che valore ha? Perché non rispondono?



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